Detrazione 110%: l’utilizzo del credito d'imposta in presenza di debiti fiscali

Per le detrazioni cedibili a terzi non opera alcun blocco alla compensazione.

Il credito d’imposta legato alla detrazione 110% può essere utilizzato in compensazione in F24 anche in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per un importo superiore a 1.500 euro. Nel decreto rilancio è infatti prevista una specifica deroga alla normativa fiscale in vigore.   La deroga riguarda anche le eventuali e successive cessioni del credito.

Le detrazioni al 110%: le previsioni del decreto Rilancio

ll D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio, all’art.119,  ha introdotto una detrazione del 110% per i seguenti interventi:

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

L’Agenzia delle entrate ha definito tali interventi quali “interventi trainanti”.   Inoltre, se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i generi interventi c.d. “trainati”:

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
  • colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.

Le detrazioni al 110% e l’opzione per il credito d’imposta

I soggetti ai quali spettano le detrazioni sopra individuate, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione possono, alternativamente, optare:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
  2. per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Sul punto 1), il fornitore consenziente, recupera il contributo anticipato, sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante.

In entrambi i casi, il credito d’imposta può essere ulteriormente ceduto.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi di commercialisti, ragionieri, periti commerciali ecc, sono state definite con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate datato 8 Agosto 2020.

I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione in F24. La possibilità di optare per lo sconto (se il fornitore è d’accordo) o per il credito d’imposta non riguarda solo le detrazioni al 110% ma anche quelle ordinarie ossia ristrutturazione, eco bonus ordinario, bonus facciate cc.

I limiti all’utilizzo del credito d’imposta in compensazione

In merito all’utilizzo del credito d’imposta in parola:

  • non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020),
  • né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Ad ogni modo, il credito d’imposta è utilizzato con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

La preclusione alla compensazione in presenza di debiti fiscali

La normativa fiscale prevede un blocco all’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali in presenza di cartelle esattoriali non pagate, per almeno 1.500 euro. Il divieto riguarda esclusivamente la compensazione “orizzontale” (ossia tra tributi diversi).   In particolare, l’art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, ha introdotto:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2011, un divieto di compensazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 241 del 1997,
  • dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Affinché operi il blocco, è necessario che sia scaduto il termine di pagamento della cartella.   Ad ogni modo, la violazione comporta l’applicazione di specifica sanzione.   La sanzione è pari al 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo e scaduti; fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.

La predetta sanzione non può essere applicata fino al momento in cui relativamente all’iscrizione a ruolo vi sia una controversia.

Comunque, il divieto di compensazione riguarda esclusivamente i crediti relativi ad imposte erariali qualora si sia in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (Circolare, Agenzia delle entrate, n°13/e 2011) Tra le imposte che impediscono la compensazione rientrano anche l’IRAP e le addizionali ai tributi diretti.

Nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo:

  • non potrà effettuare alcuna compensazione
  • se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.

È lecito chiedersi se tale previsione normativa si applichi anche all’utilizzo del credito d’imposta legato alle detrazioni del 110% o a quelle ordinarie.

Credito d’imposta e presenza di debiti fiscali

A far venire meno ogni dubbio operativo è lo stesso decreto Rilancio. In particolare, l’art 122 del decreto, prevede espressamente che, ai crediti d’imposta leggi alle detrazioni cedibili, “non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

In sostanza, la presenza di debiti erariali scaduti non comporta il blocco all’utilizzo del credito d’imposta legato alle detrazioni cedibili. 

La previsione riguarda anche le eventuali cessioni successive del credito d’imposta.

110% e sconto in fattura: la dicitura corretta

 In mancanza di indicazioni ufficiali, potrebbero applicarsi le indicazioni fornite per lo sconto sull’ecobonus ordinario.

In alternativa alla detrazione del 110% in dichiarazione il contribuente può optare per lo sconto diretto in fattura; lo sconto è pari al corrispettivo dovuto per i lavori detraibili. Il fornitore non è obbligato a praticare lo sconto. Laddove dia il suo consenso, nella fattura elettronica devono essere riportate precise indicazioni.

Cessione del super bonus al 110% e gli altri interventi

Il D.L 34/2020, c.d decreto Rilancio ammette la cessione della detrazione non solo per gli interventi per i quali spetta il super bonus al 110% ma anche per:

  • ristrutturazione edilizia;
  • eco bonus ordinario;
  • super bonus condomini(sima+ecobonus);
  • sisma bonus;
  • bonus facciate;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettici.

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi sopra individuati, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:

  1. per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta;
  2. per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Se si opta per lo sconto

L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati:

  • quale sconto praticato
  • in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n.34 del 2020.

Indicazioni rinvenibili nel provvedimento, Agenzia delle entrate, dell’8 agosto 2020.

Lo sconto può essere anche parziale.

La parte di spesa non oggetto di sconto può essere detratta dal contribuente in dichiarazione. In alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione sull’importo di spesa rimasta a carico.

La dicitura in fattura elettronica

Asso software, in riferimento allo sconto praticato sull’eco bonus ordinario 2019 aveva fornito specifiche indicazioni di compilazione della fattura. Indicazioni che potrebbero valere anche per le novità previste dal D.L. Rilancio.

Sono state suggerite le seguenti indicazioni di compilazione del file xml della fattura elettronica ossia i seguenti passaggi operativi, così aggiornati:

  1. inserimento dell’importo dello sconto applicato nel tag 2.1.1.8.3 <Importo>, riferito al blocco 2.1.1.8 <Sconto Maggiorazione> del tracciato XML del file F.E. (si vedano le specifiche tecniche allegate al provvedimento A.D.E. del 30 aprile)
  2. indicazione, nel tag 2.2.1.16.2 <Riferimento Testo> del bocco <Altri Dati Gestionali> della riga della prestazione, della descrizione “sconto praticato in base all’121 del D.L. 19/05/2020, n°34.

Fonte: soccorsotributario.it

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