Accesso agli atti e documentazione edilizia del Condominio

Può l'Amministratore richiedere copia della documentazione edilizia inerente il Condominio che amministra oppure ha necessità di un'apposita delega assembleare? Possono essere rilasciati gli elaborati grafici o su di essi vigono diritti di privacy o diritti d'autore che ne impediscono l'estrazione in copia?

Soprattutto in questo ultimo anno, in cui l'accesso agli atti sulle pratiche edilizie è di fondamentale importanza per poter verificare i primi requisiti (regolarità urbanistica) di accesso al Superbonus 110%, è necessario approfondire l'argomento.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., consente ai cittadini di veder garantiti i propri diritti rispetto all'agire della pubblica amministrazione, in quanto esso può essere esercitato sia nel corso del procedimento amministrativo sia a procedimento concluso oppure a prescindere da qualsiasi procedimento.

Il diritto di accesso rappresenta una delle principali estrinsecazioni del criterio di trasparenza che, insieme a quelli di imparzialità, economicità, efficacia e pubblicità, deve reggere l'attività amministrativa.
Prima dell'entrata in vigore della legge 241/1990, non era riconosciuto nel nostro ordinamento un principio che sancisse l'accessibilità, in termini generali, degli atti amministrativi ma, al contrario, vigeva un generale principio di segretezza e riservatezza (artt. 3  e 15 DPR 3/1957 Testo unico sugli impiegati civili dello Stato).
Per questo motivo, l'introduzione generalizzata del diritto di accesso documentale in materia di procedimento amministrativo viene da sempre vista come una storica innovazione della pubblica amministrazione italiana in punto di trasparenza; anche se, a dire il vero, l’accesso agli atti degli enti locali, e quindi anche ai provvedimenti in materia urbanistico-edilizia e del settore degli appalti pubblici locali, erano già stati oggetto di specifica disposizione normativa.
Infatti, l’art. 25, c. 1, L. 27 dicembre 1985, n. 816, riconosceva il diritto di tutti i cittadini a prendere visione dei provvedimenti degli enti locali, rinviando alle singole amministrazioni di stabilire, con proprio regolamento, la disciplina dell’esercizio di tale diritto; disposto poi ripreso pressoché pedissequamente nel Testo unico degli enti locali D.Lgs. 267/2000 (art.10).
Il diritto di accesso documentale viene regolato dalla legge 241/90 agli articoli da 22 a 28.
I primi due commi dell’art. 22 "Definizioni e principi in materia di accesso” dispone:

comma 1. Ai fini del presente capo si intende
a)    per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b)    per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
c)    per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d)    per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e)    per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.

Comma 2. “L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza”.

Il diritto di accesso compete, quindi, a chiunque sia titolare di situazioni soggettive giuridicamente apprezzabili; infatti sono "interessati" tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso.
Quanto ai soggetti obbligati a consentire l'esercizio di tale diritto, l'art. 23 menziona le pubbliche amministrazioni, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici, i gestori di pubblici servizi; nei confronti delle Autorità di garanzia e vigilanza, invece, il diritto di accesso si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
I casi in cui non è ammissibile il diritto di accesso sono previsti dall’art. 24 della legge 241/1990.
Quanto all'oggetto, il legislatore ne ha fornito una definizione generale: è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti della Pubblica amministrazione (anche interni), ovvero formati dai privati ed usati ai fini dell'attività amministrativa. Pertanto, la conoscibilità degli atti amministrativi va garantita anche per gli atti di diritto privato della p.a. e per i documenti ad essi collegati, poiché il diritto di accesso è riferito non all’atto in sé, ma all’attività dell’amministrazione.
Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di accesso, esso si esercita mediante esame e/o estrazione di copia degli atti amministrativi.
L’art. 22, lettera d), si riferisce ai documenti “detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse”; perciò la domanda di accesso va rivolta alla pubblica amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente; mentre in base all'art.2, co.2 DPR nr.184/2006 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi) tale diritto si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dalla P.A., nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo.
La richiesta di accesso deve indicare gli estremi del documento che si vuole consultare o avere in copia, oppure gli elementi che ne consentano l’individuazione; occorre provare la propria identità e gli eventuali poteri rappresentativi.
Inoltre, tale richiesta dev'essere motivata, ed occorre spiegare e se necessario dimostrare quale sia l'interesse personale e concreto collegato alla richiesta.
Il procedimento di accesso può avere inizio attraverso:

a) un'istanza informale, consistente in una richiesta anche verbale (con alcune indicazioni essenziali sui documenti da vedere e fotocopiare) da sottoporre all’esame immediato della P.A., senza formalità;

b) un'istanza formale, che può essere sempre prescelta dall'interessato e deve essere scritta e motivata; essa però è necessaria qualora siano presenti controinteressati, titolari di un diritto alla riservatezza di dati sensibili, oppure quando non risulti possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero quando sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, ecc.

L'amministrazione può decidere di rifiutare, limitare o rinviare temporaneamente l'accesso, specificandone e motivandone le ragioni nella risposta (art. 9 DPR 184/2006); se, invece, l'amministrazione non risponde entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta questa si intende respinta. Vale a dire che il silenzio della P.A. in seguito alla richiesta di accesso viene equiparato ad un diniego, di qui il nome di “silenzio-diniego”.
Fin dalla previsione di cui all’art. 31 co.8 della Legge n. 1150\1942 (Legge urbanistica) nel testo modificato dall’art. 10 della Legge n. 765\1967, che consente a chiunque di prendere visione, presso gli uffici comunali, della licenza edilizia (sostituita prima dalla concessione edilizia, poi dalla autorizzazione edilizia ed infine dal permesso di costruire) e dei relativi atti di progetto, l’ordinamento ha previsto un regime di pubblicità più esteso di quello della Legge n. 241/1990.
Infatti già la legge urbanistica nazionale riconosceva un diritto di accesso agli elaborati progettuali, sia pure solo mediante visione e non anche mediante estrazione di copia.
In ambito nazionale, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) all’art. 20 co.6 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire) attualmente dispone che “Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio”.
Si è già scritto di come l’art. 22, al comma 1, della Legge n. 241\1990 riconosca a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e come, al comma 2, si specifichi cosa si intenda per documento amministrativo.

Sull'argomento in esame, un primo importante orientamento giurisprudenziale è rinvenibile nella sentenza del T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, n. 1198/1992 con la quale si stabilisce che, sebbene sugli elaborati progettuali sussista un diritto di autore, l’accesso alla relativa documentazione non è limitato alla sola “visione” degli atti, come previsto ante Legge n. 241/1990 dalla Legge n. 1150/1942, senza quindi possibilità di rilascio di copie per coloro che pure vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, trattandosi di realizzazioni destinate ad essere comunque liberamente visibili, per il solo fatto della loro collocazione in luoghi pubblici.
Pertanto, l'Amministrazione comunale, secondo il giudice amministrativo, deve rilasciare agli aventi titolo copia degli elaborati progettuali riguardanti le concessioni edilizie presumibilmente da essi ritenute lesive dei propri interessi, salva restando, da parte degli autori dei progetti stessi, ogni tutela giurisdizionale, nelle competenti sedi civili e penali, nell’ipotesi in cui coloro che abbiano ottenuto copia degli atti in questione li utilizzino a fini diversi da quelli per cui il rilascio è avvenuto, ovvero ancora consentano a terzi di porre in essere altrettanto illecite utilizzazioni.
Il suddetto orientamento è stato successivamente confermato da numerose altre pronunce (T.A.R. Lombardia sezione Brescia sent. n. 887 del 10 ottobre 1997; TAR Abruzzo sezione Pescara sent. n. 456 del 19 ottobre 1995) tra le quali quella del TAR Puglia, sez. II, Bari, (sent n. 544 del 24 luglio 1997) secondo cui, anche agli elaborati progettuali coperti dal diritto di autore si estende il diritto di accesso per coloro che vi hanno interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, trattandosi di realizzazioni destinate ad essere comunque liberamente visibili per il solo fatto della loro collocazione in luoghi pubblici; e quella più recente del TAR Marche, Sez. I sentenza n. 923/2014, che ha evidenziato come in materia di rilascio dei titoli edilizi, esistano specifiche disposizioni di legge e regolamentari che, sulla scorta della nota disposizione di cui all’art. 31 della Legge n. 1150/1942, come modificato dalla c.d. legge ponte n. 765/1967, prevedono un regime di pubblicità molto più esteso di quello che, prima dell’avvento del c.d. diritto di accesso civico (D.Lgs. n. 33/2013), era contemplato dalla Legge n. 241/1990. Si veda, in particolare, l’art. 20, comma 6, del T.U. n. 380/2001, nella parte in cui stabilisce che dell’avvenuto rilascio di un titolo edilizio va dato avviso all’albo pretorio.
Tale disposizione non può che essere interpretata nel senso che tale onere di pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato di visionare gli atti del procedimento, in ragione di quel controllo “diffuso” sull’attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire (vedasi anche l’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001).
L’illegittimità della eventuale esclusione dall’accesso trova conferma anche in due pareri, peraltro temporalmente distanti tra loro, emessi nel 1997 e nel 2011, dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; nel primo, quello del 1997 si evidenzia come “Non vi sono ragioni per la esclusione dall’accesso dei documenti riguardanti gli atti procedimentali concernenti il rilascio o il diniego di autorizzazioni e relativa documentazione.”; con il secondo parere del 31 maggio 2011, la medesima Commissione ha confermato il precedente orientamento, sostenendo che “Tutti gli elaborati progettuali allegati alla pratica edilizia possono essere rilasciati in copia, sia perché rientrano nell’amplissima formulazione data dalla Legge n. 241/1990 (art. 22 co 1 lett. d) - comprendente ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, detenuta da una Pubblica Amministrazione e relativa ad attività di pubblico interesse - sia perché, anche se opera di ingegno, si deve escludere che il diritto d’autore ne impedisca l’accesso ove siano strumentali alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (arg. ex C.d.S., Sez. V, 10.1.2005, n. 34).
In dottrina, sin dai primi anni di operatività della legge 241\1990, è stato evidenziato il fatto che la presentazione di un elaborato planovolumetrico, in allegato alla domanda di concessione edilizia, implica la potestà dell’ente pubblico di utilizzarlo ai fini della propria attività amministrativa; la concessione edilizia non è costituita dal solo provvedimento autorizzativo, ma anche dalle rappresentazioni grafiche accluse. Non si tratta di utilizzazione economica degli elaborati progettuali (tutelata in quanto tale dalla legge 633\1941), ma di utilizzazione amministrativa.
Altra autorevole dottrina concorda sul fatto che la nuova normativa consenta il rilascio di copia anche del progetto, oltre che dell’atto autorizzativo, diversamente da quanto in precedenza ritenuto.

Per quanto sopra premesso si ritiene che ai sensi degli artt. 1 co.2, 22, 23, 24 della legge 241/90; degli artt. 2 co.2, 3 et 9 del DPR 184/2006; degli artt. 1129 e 1130 cod. civ., l'Amministratore condominiale può formulare richiesta di accesso agli atti anche senza previa autorizzazione assembleare; il responsabile del procedimento non può richiedere all'istante la produzione della autorizzazione assembleare allo scopo di evitare la procedura di individuazione di eventuali controinteressati  e l'invio delle relative comunicazioni.
Al più alla richiesta di accesso agli atti, l'Amministratore condominiale potrà allegare copia del proprio atto di nomina.
E ciò per le ragioni che si espongono qui di seguito.
La richiesta di visione e/o estrazione copia di documenti depositati e custoditi in archivio comunale va compilata e sottoscritta da chi abbia un titolo collegato al documento o alla pratica per cui si inoltra l'istanza; solo nel caso in cui si tratti di soggetto diverso dal titolare diretto (es. un incaricato, un tecnico, un delegato) andrà allegato l'atto corrispondente e legittimante (es. delega, incarico, procura, preliminare di compravendita, ecc).
Nella richiesta di accesso il richiedente, oltre ad indicare i propri dati anagrafici, recapiti personali ed allegare i documenti di riconoscimento, è tenuto a specificare sia a che titolo la stessa viene inoltrata (ad esempio se presenta istanza in qualità di titolare, di proprietario, di affittuario, di Amministratore condominiale ect.) sia i motivi specifici che la sottendono.
Inoltre, ai sensi dell'art.9 co.1 DPR 184/2006 “il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta”.
Pertanto, ne consegue che qualora a presentare una istanza di “accesso documentale” sia un Amministratore di condominio, se egli compila e sottoscrive la domanda specificando di agire in nome, per conto e nell'interesse del Condominio (quindi in rappresentanza di tutti i singoli condòmini) ed evidenziando la correlazione tra l'interesse qualificato alla base dell'istanza di accesso ed i documenti oggetto di richiesta, costui assume la veste di titolare diretto dei documenti di cui richiede la produzione e quindi soggetto diretto e qualificato a presentare l'istanza; e ciò senza necessità di allegare alcun atto legittimante che, al più, può essere individuato nell'atto di nomina, ma non certamente in una delibera assembleare ad hoc.
E ciò anche considerando quanto previsto dall'art.9 del DPR 184/2006 in tema di motivi di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso formale; difatti la mancata preventiva autorizzazione assembleare non rientra tra le ipotesi di esclusione ex art.24 della legge, né viola uno specifico motivo, visto che l'Amministratore vanta un titolo diretto ed un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela rispetto all’immobile oggetto delle pratiche edilizie descritte sulla richiesta e sottoscrive la domanda sotto la propria responsabilità (ai sensi della legge 445/2000); né il rifiuto può essere ricondotto tra le “circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta”, giacché la richiesta di accesso documentale è atto di ordinaria amministrazione che, quindi, non necessita di autorizzazione assembleare.
In tale quadro, si rappresenta come non sia nemmeno conforme al dettato normativo che la P.a. richieda l'autorizzazione assembleare al fine di evitare di procedere con l'individuazione di eventuali controinteressati e l'invio delle relative comunicazioni.
Ed infatti:
a) tale richiesta contrasterebbe con l'art.3 co. 1 DPR 184/2006 secondo cui è la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, a dover individuare eventuali soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, 241/90; e se questi sono presenti, la stessa è tenuta a darne comunicazione ai medesimi.
Del resto, si dubita che, nel caso come quello in esame, possano individuarsi soggetti controinteressati; in effetti l’atto di nomina dell'Amministratore condominiale è un atto collettivo, perciò, anche se non è stato eletto all'unanimità, l'Amministratore, nell’esercizio delle sue funzioni, rappresenta tutti i Condòmini indistintamente; pertanto, quando costui presenta istanza di accesso agli atti relativamente a pratiche di edilizia privata, afferenti al condominio che rappresenta, egli agisce anche in nome e per conto di ogni singolo Condomino.
Per cui, non si vede come una valutazione in concreto della natura e dei contenuti dei documenti oggetto dell'accesso, possa condurre la P.A. ad identificare i singoli Condòmini come coloro che potrebbero ricevere un pregiudizio dal rilascio di autorizzazione ad accedere ad atti dagli stessi richiesti, sebbene per il tramite dell'Amministratore che li rappresenta.
Una eventuale richiesta di delibera assembleare striderebbe sia con l'art.1 comma 2 della legge 241/90, secondo cui la P.A. non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria; sia con il principio di imparzialità, secondo cui la P.A. ha l'obbligo di garantire ai soggetti privati trattamenti simii in situazioni analoghe e trattamenti differenziati in situazioni differenti. In tal caso, se all'Amministratore di condominio venisse richiesta l'autorizzazione assembleare, egli non verrebbe trattato come un soggetto titolare di un diritto diretto e qualificato, ma come un richiedente avente diverso titolo (ossia, ad esempio, come un mero incaricato a presentare la domanda).
Per quanto riguarda la questione relativa all'accesso alla documentazione progettuale presentata da privati per interventi sul patrimonio edilizio, alla luce di quanto esposto, si ritiene che l’amministrazione pubblica debba rilasciare agli aventi titolo (quale è l'Amministratore di condominio che presenta istanza di accesso agli atti relativamente a pratiche di edilizia privata afferenti al Condominio che rappresenta e che quindi agisce anche in nome e per conto di ogni singolo Condomino) copia degli elaborati progettuali riguardanti atti autorizzativi di opere edilizie, salva restando, da parte degli autori dei progetti stessi, ogni tutela giurisdizionale, nelle competenti sedi civili e penali, nell’ipotesi in cui coloro che abbiano ottenuto copia degli atti, li utilizzino a fini diversi da quelli per cui il rilascio è avvenuto, ovvero consentano a terzi di porre in essere illecite utilizzazioni, in quanto ciò non interferisce con limitazioni rispetto ad esigenze di tutela della riservatezza e diritto di autore.

Va inoltre evidenziato che in un periodo in cui a causa delle attuali misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19 sono vietati gli assembramenti e fortemente sconsigliate le riunioni, la richiesta di un'aventuale delibera assembleare che autorizzi l'accesso agli atti oltre che illegittima metterebbe (inutilmente) a rischio di contagio gli stessi partecipanti alla riunione. Non da meno i tempi necessari per organizzare ed adottare dette delibere farebbero perdere tempo prezioso ai condomini che intendono usufruire del Superbonus 110% previsto dal D.L. 34/2020.

 

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Superbonus 110% - Irreperibilità della pratica edilizia, accesso agli atti e obblighi della Pubblica Amministrazione

Oramai sappiamo tutti che per poter effettuare degli interventi di efficientamento energetico, usufruendo del Superbonus 110%, il primo passo da fare è quello di reperire tutta la documentazione necessaria alla verifica della corrispondenza tra progetti assentiti e stato di fatto degli immobili oggetto di intervento. Ma cosa succede se parte della documentazione necessaria non è reperibile presso gli archivi del Comune?

Nel caso di specie il ricorrente aveva presentato un’istanza di accesso riguardante gli atti di fabbrica relativi all’immobile di sua proprietà. Tale accesso era stato negato per una parte del fascicolo edilizio con la motivazione che dalle ricerche effettuate presso gli archivi e gli uffici interessati gli atti di fabbrica richiesti risultavano irreperibili.  Al riguardo il TAR Lombardia-Milano 20/02/2020, n. 343 ha richiamato l’orientamento secondo il quale alla stregua del principio ad impossibilia nemo tenetur, anche nei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi l’esercizio del relativo diritto non può che riguardare, per evidenti motivi di buon senso e ragionevolezza, i documenti esistenti e non anche quelli distrutti o comunque irreperibili.  Ciò posto non è tuttavia sufficiente - al fine di dimostrare l’oggettiva impossibilità di consentire il diritto di accesso e quindi di sottrarsi agli obblighi tipicamente incombenti sull’amministrazione in base alla normativa primaria in tema di accesso - la mera e indimostrata affermazione in ordine all’indisponibilità degli atti quale mera conseguenza del tempo trascorso e delle modifiche organizzative medio tempore succedutesi, in quanto spetta all’Amministrazione destinataria dell’istanza di accesso l’indicazione, sotto la propria responsabilità, degli atti inesistenti o indisponibili che non è in grado di esibire, con l’obbligo di dare dettagliato conto delle ragioni concrete di tale impossibilità.  In simili situazioni l’amministrazione è tenuta infatti ad eseguire con la massima accuratezza e diligenza sollecite ricerche per rinvenire i documenti chiesti in visione e a dare conto al privato delle ragioni dell’impossibilità di ricostruire gli atti mancanti, delle eventuali responsabilità connesse a tale mancanza (smarrimento, sottrazione, ecc.) e dell’adozione degli atti di natura archivistica che accertino lo smarrimento/irreperibilità in via definitiva dei documenti medesimi.  Ne deriva in sostanza l’illegittimità di un diniego che si basi unicamente sulla mera dichiarazione di irreperibilità dei documenti oggetto della richiesta, senza l’indicazione delle modalità di conservazione degli atti invocati in visione, delle ragioni del loro smarrimento e delle ricerche in concreto compiute.  Il TAR ha pertanto accolto il ricorso e ha ordinato al Comune di attivare ogni iniziativa utile a reperire la restante documentazione richiesta dal ricorrente con l’obbligo di acquisire attestazioni formali dei responsabili degli uffici interessati circa l’effettuazione delle ricerche compiute e le ragioni dell’eventuale irreperibilità della documentazione in questione, all’esito di un’indagine esaustiva e completa, certificata dai soggetti competenti. 

Per approfondire:

- Testo e massima della sentenza TAR Lombardia-Milano 20/02/2020, n. 313

- Testo della L. 07/08/1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

 

Fonte: www.legislazionetecnica.it

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SUPERBONUS 110 - Articoli 119 e 121 aggiornati alla Legge di Bilancio 2021

 

SUPERBONUS 110

Estratto articoli n. 119 e n.121 della legge “Rilancio”

(dl n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020)

 

testo coordinato con legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020)

 

NB: Le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021 sono evidenziate in viola

in rosso le parti eliminate 

 

TITOLO VI - MISURE FISCALI 

Art. 119

Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

1.   La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, nei seguenti casi:

a)    interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

b)    interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o 139 18-7-2020 Serie generale - n.180 n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previ- sti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2,lettera tt) , del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

c)    interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza alme- no pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti al- meno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni monta- ni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previ- sti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt) , del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo del- le spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

1-bis (introdotto dalla legge agosto)

Ai fini del presente articolo, per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da corti- le o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

1-ter (introdotto dalla legge agosto)

Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

1-quater (introdotto dalla legge di Bilancio 2021)

Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, rag- giungano una classe energetica in fascia A.

2.   L’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.

Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.

3.   Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3- bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°gennaio 2022 al 30 giugno 2022 31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

4.   Per gli interventi di cui ai commi da 1 -bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f -bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento.

Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.

4- bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

 4-ter (introdotto dalla legge agosto)

I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

 4-quater (introdotto dalla legge di Bilancio 2021). Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

5.   Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),del regolamento di cui al decreto del Presi dente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-bis , comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi di- ritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

6.   La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7.   La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.

Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

8.   Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente artico- lo. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

-       euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indi- pendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo;

-       euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine;

-       euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

8-bis (introdotto dalla legge di Bilancio 2021). Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

9.   Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a)   dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b)  dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c)  dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d)    dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e)  dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

9-bis (introdotto dalla legge agosto)

Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

10.   I soggetti di cui al comma 9, lettera b) Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b) possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

11.   Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

12.   I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13.   Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo121:

a)       per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati assevera- no il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 [ndr. decreto requisiti ecobonus - DM 6 agosto 2020], e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [ndr. decreto re- quisiti asseverazioni - DM 6 agosto 2020], sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b)  per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13-bis. L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.

L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell’adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

13-ter (introdotto dalla legge agosto) Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al DPR n. 380/2001, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferite esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.

14.   Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:

a)    non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;

b)   preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;

c)    garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a).

I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposi- zioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

14-bis (introdotto dalla legge di Bilancio 2021). Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1,A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico (ndr. modifica introdotta dalla legge Agosto).

16. Al fine di semplificare l’attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 a 3 del presente articolo, all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono appor- tate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a)    il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b)   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione».

16-bis. L’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall’articolo 16 -bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42 -bis del decreto legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applica- no all’installazione degli impianti di cui al comma 16 -bis. L’aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto.

16-quater. Agli oneri derivanti all’attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l’anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l’anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l’anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l’anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l’anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l’anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l’anno 2026,in 27,6 milioni di euro per l’anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l’anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l’anno 2032, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

Art. 121

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

1.   I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a)  per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b)   per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

1-bis. L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

2.   In deroga all’articolo 14, commi 2-ter, 2- sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1- quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1- septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

a)    recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 -bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b)  efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi1 e 2 dell’articolo 119;

c)  adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ago- sto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;

d)  recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e)  installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;

f)   installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, converti- to, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119;

3.   I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.   Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. L’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5.   Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.6. Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

7. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica , anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

7-bis (introdotto dalla legge di Bilancio 2021). Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119.

 

 

 

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Superbonus 110% - Novità Manovra Finanziaria 2021

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Superbonus 110%, i Comuni chiedono di poter procedere con le assunzioni straordinarie

Anci al MISE: ‘oltre al potenziamento del personale, serve semplificare l’asseverazione della conformità degli immobili’


02/03/2021 - Il segretario generale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci), Veronica Nicotra, ha scritto al capo di gabinetto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) per chiedere che fine abbia fatto il dPCM, previsto dall’ultima legge di bilancio, che deve disciplinare il potenziamento degli uffici tecnici per far fronte alle pratiche relative al superbonus 110%.

Ricordiamo che la Legge di bilancio 2021 ha assegnato 10 milioni di euro ai Comuni per assumere in via straordinaria, nel 2021, personale a tempo determinato da dedicare agli adempimenti amministrativi relativi al superbonus 110%.

Per poter procedere con le assunzioni però, è necessario un dPCM da adottare su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali. La stessa legge di bilancio (al comma 70) non ha previsto una scadenza per l’emanazione del dPCM ma ha fissato a fine gennaio 2021 il termine entro cui i Comuni avrebbero dovuto chiedere - con motivate richieste - le somme al Ministero dello Sviluppo economico.

Se i Comuni hanno rispettato la scadenza del 30 gennaio 2021, il MISE ha già sul tavolo da un mese le richieste in base alle quali ripartire il Fondo da 10 milioni euro, ai quali la legge di bilancio prevede che i Comuni possano aggiungere risorse proprie.

Anci al MISE: ‘oltre al personale, servono semplificazioni’
“C’è la necessità - spiega Nicotra - di intervenire non solo e non tanto con assunzioni straordinarie quanto con una norma di semplificazione procedurale finalizzata all’erogazione del suddetto bonus, misura largamente condivisa da Anci Nazionale ma che rischia un forte rallentamento a causa di oggettive difficoltà operative di reperimento dei dati necessari per le certificazioni richieste agli uffici comunali”.

Su questo l’Anci ha predisposto una norma ad hoc che ha finalità di consentire l’asseverazione dei tecnici abilitati anche solo alla conformità degli immobili rispetto allo stato legittimo e alla sola condizione che gli stessi non siano stati realizzati in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso, se prescritto dalla legislazione o regolamentazione vigente.

Ecco la norma proposta da Anci:
“All’articolo 119 del DL 34/2020, sostituire il comma 13ter con il seguente:
13-ter. Al solo fine di semplificare la presentazione di richieste per interventi che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere riferite anche solo alla conformità rispetto allo stato legittimo alla sola condizione che l'immobile non sia stato realizzato in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità del titolo abilitativo o con titolo annullato, se prescritto dalla legislazione o regolamentazione allora vigente.”.

Fonte: www.edilportale.com

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Detrazione 110%: l’utilizzo del credito d'imposta in presenza di debiti fiscali

Per le detrazioni cedibili a terzi non opera alcun blocco alla compensazione.

Il credito d’imposta legato alla detrazione 110% può essere utilizzato in compensazione in F24 anche in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per un importo superiore a 1.500 euro. Nel decreto rilancio è infatti prevista una specifica deroga alla normativa fiscale in vigore.   La deroga riguarda anche le eventuali e successive cessioni del credito.

Le detrazioni al 110%: le previsioni del decreto Rilancio

ll D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio, all’art.119,  ha introdotto una detrazione del 110% per i seguenti interventi:

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

L’Agenzia delle entrate ha definito tali interventi quali “interventi trainanti”.   Inoltre, se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i generi interventi c.d. “trainati”:

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
  • colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.

Le detrazioni al 110% e l’opzione per il credito d’imposta

I soggetti ai quali spettano le detrazioni sopra individuate, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione possono, alternativamente, optare:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
  2. per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Sul punto 1), il fornitore consenziente, recupera il contributo anticipato, sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante.

In entrambi i casi, il credito d’imposta può essere ulteriormente ceduto.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi di commercialisti, ragionieri, periti commerciali ecc, sono state definite con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate datato 8 Agosto 2020.

I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione in F24. La possibilità di optare per lo sconto (se il fornitore è d’accordo) o per il credito d’imposta non riguarda solo le detrazioni al 110% ma anche quelle ordinarie ossia ristrutturazione, eco bonus ordinario, bonus facciate cc.

I limiti all’utilizzo del credito d’imposta in compensazione

In merito all’utilizzo del credito d’imposta in parola:

  • non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020),
  • né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Ad ogni modo, il credito d’imposta è utilizzato con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

La preclusione alla compensazione in presenza di debiti fiscali

La normativa fiscale prevede un blocco all’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali in presenza di cartelle esattoriali non pagate, per almeno 1.500 euro. Il divieto riguarda esclusivamente la compensazione “orizzontale” (ossia tra tributi diversi).   In particolare, l’art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, ha introdotto:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2011, un divieto di compensazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 241 del 1997,
  • dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Affinché operi il blocco, è necessario che sia scaduto il termine di pagamento della cartella.   Ad ogni modo, la violazione comporta l’applicazione di specifica sanzione.   La sanzione è pari al 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo e scaduti; fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.

La predetta sanzione non può essere applicata fino al momento in cui relativamente all’iscrizione a ruolo vi sia una controversia.

Comunque, il divieto di compensazione riguarda esclusivamente i crediti relativi ad imposte erariali qualora si sia in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (Circolare, Agenzia delle entrate, n°13/e 2011) Tra le imposte che impediscono la compensazione rientrano anche l’IRAP e le addizionali ai tributi diretti.

Nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo:

  • non potrà effettuare alcuna compensazione
  • se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.

È lecito chiedersi se tale previsione normativa si applichi anche all’utilizzo del credito d’imposta legato alle detrazioni del 110% o a quelle ordinarie.

Credito d’imposta e presenza di debiti fiscali

A far venire meno ogni dubbio operativo è lo stesso decreto Rilancio. In particolare, l’art 122 del decreto, prevede espressamente che, ai crediti d’imposta leggi alle detrazioni cedibili, “non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

In sostanza, la presenza di debiti erariali scaduti non comporta il blocco all’utilizzo del credito d’imposta legato alle detrazioni cedibili. 

La previsione riguarda anche le eventuali cessioni successive del credito d’imposta.

110% e sconto in fattura: la dicitura corretta

 In mancanza di indicazioni ufficiali, potrebbero applicarsi le indicazioni fornite per lo sconto sull’ecobonus ordinario.

In alternativa alla detrazione del 110% in dichiarazione il contribuente può optare per lo sconto diretto in fattura; lo sconto è pari al corrispettivo dovuto per i lavori detraibili. Il fornitore non è obbligato a praticare lo sconto. Laddove dia il suo consenso, nella fattura elettronica devono essere riportate precise indicazioni.

Cessione del super bonus al 110% e gli altri interventi

Il D.L 34/2020, c.d decreto Rilancio ammette la cessione della detrazione non solo per gli interventi per i quali spetta il super bonus al 110% ma anche per:

  • ristrutturazione edilizia;
  • eco bonus ordinario;
  • super bonus condomini(sima+ecobonus);
  • sisma bonus;
  • bonus facciate;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettici.

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi sopra individuati, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:

  1. per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta;
  2. per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Se si opta per lo sconto

L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati:

  • quale sconto praticato
  • in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n.34 del 2020.

Indicazioni rinvenibili nel provvedimento, Agenzia delle entrate, dell’8 agosto 2020.

Lo sconto può essere anche parziale.

La parte di spesa non oggetto di sconto può essere detratta dal contribuente in dichiarazione. In alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione sull’importo di spesa rimasta a carico.

La dicitura in fattura elettronica

Asso software, in riferimento allo sconto praticato sull’eco bonus ordinario 2019 aveva fornito specifiche indicazioni di compilazione della fattura. Indicazioni che potrebbero valere anche per le novità previste dal D.L. Rilancio.

Sono state suggerite le seguenti indicazioni di compilazione del file xml della fattura elettronica ossia i seguenti passaggi operativi, così aggiornati:

  1. inserimento dell’importo dello sconto applicato nel tag 2.1.1.8.3 <Importo>, riferito al blocco 2.1.1.8 <Sconto Maggiorazione> del tracciato XML del file F.E. (si vedano le specifiche tecniche allegate al provvedimento A.D.E. del 30 aprile)
  2. indicazione, nel tag 2.2.1.16.2 <Riferimento Testo> del bocco <Altri Dati Gestionali> della riga della prestazione, della descrizione “sconto praticato in base all’121 del D.L. 19/05/2020, n°34.

Fonte: soccorsotributario.it

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SUPERBONUS E TUTTI I BONUS EDILIZI - Aggiornato al 22 Gennaio 2021

GUIDA SCHEMATICA  AI BONUS EDILIZI

Aggiornato al 22 Gennaio 2021

 

Scarica qui il pdf: dounloda pdf icona.png

LE AGEVOLAZIONI

La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), approvata il 30 dicembre 2020, ha introdotto alcune novità in materia fiscale, tra le quali, la proroga fino al 31 dicembre 2021 di numerosi bonus edilizi, nonché la proroga del noto Superbonus al 30 giugno 2022 o al 31 dicembre 2022 (a seconda dei beneficiari).

Il Superbonus si sostanzia in un incremento al 110% dell’aliquota di detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica e miglioramento sismico, prevedendo però, in base all’art. 119 del D.L. 34/2020 (cosiddetto decreto “Rilancio”), requisiti soggettivi e oggettivi più stringenti rispetto alle agevolazioni “ordinarie”.

 

BONUS EDILIZI IN VIGORE:

Bonus casa:

è previsto per un’ampia gamma di interventi come la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, l’installazione di impianti fotovoltaici, etc. (art. 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – cd. Tuir);

Ecobonus:

per interventi di riqualificazione energetica (art. 14 del D.L. 63/2013);

Sismabonus:

per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 (art. 16 del D.L. 63/2013);

Bonus facciate:

per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (art. 1, commi 219÷224, L. 160/2019);

Bonus colonnine:

per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica di veicoli alimentati a energia elettrica (art. 16-ter del D.L. 63/2013);

Bonus verde:

per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (art. 1, comma 12, della L. 205/2017);

Bonus mobili:

per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile (art. 16, comma 2, del D.L. 63/2013);

Bonus idrico:

per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e per la sostituzione di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua (art. 1, commi 61÷65, della L. 178/2020);

Bonus acqua:

per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290 e per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti (art. 1, comma 1087÷1089, della L. 178/2020).

 

Tabelle con i dettagli dei bonus edilizi

 

BONUS CASA

INTERVENTO

SPESA MAX

ALIQUOTA

manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, qualora siano effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, oltre che sulle parti comuni di edifici residenziali

96.000 €

50%

manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali

ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi

realizzazione autorimesse o posti auto pertinenziali

eliminazione delle barriere architettoniche

prevenzione di atti illeciti di terzi

cablatura degli edifici e contenimento dell’inquinamento acustico

conseguimento di risparmi energetici, compreso il fotovoltaico

misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica in tutte le zone sismiche d’Italia

bonifica dall’amianto e riduzione infortuni domestici

sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori a gas di ultima generazione

acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati, sul 25% del prezzo

 

 ECOBONUS

INTERVENTO

DETRAZIONE MAX

ALIQUOTA

riqualificazione globale energetica degli edifici con abbattimento dell’indice di

prestazione energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 20% rispetto ai valori tabellari

100.000 €

 

65%

coibentazione di strutture opache orizzontali o verticali (acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)

60.000 €

65% (50%)

installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda

60.000 €

65%

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione o pompa di calore ad alta efficienza energetica

30.000 €

65%

acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al D.Lgs. 311/2006

60.000 €

50%

acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi

60.000 €

50%

acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

30.000 €

50%

acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un

funzionamento efficiente degli impianti

 nessun limite

 

65%

sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia

30.000 €

65%

acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti

100.000 €

65%

interventi su parti comuni di edifici che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda

40.000 € x u.i.

(limite di spesa)

 

70%

interventi su parti comuni di edifici diretti a migliorare la prestazione energetica

invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. 26.6.15

40.000 € x u.i. (limite di spesa)

 

75%

interventi di cui ai punti precedenti realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che determinano il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore

136.000 € x u.i.

(limite di spesa)

 

80%

interventi di cui ai punti precedenti realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che determinano il passaggio a due classi di rischio sismico inferiori

136.000 € x u.i.

(limite di spesa)

 

85%

 

SISMABONUS

INTERVENTO

SPESA MAX

ALIQUOTA

misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica riferite a costruzioni adibite ad abitazione o attività produttive

96.000 €

50%

misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica riferite a costruzioni adibite ad abitazione o attività produttive che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore

 

70%

misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica riferite a costruzioni adibite ad abitazione o attività produttive che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori

 

80%

misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica realizzate su parti comuni di edifici condominiali che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore

 

75%

misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica realizzate su parti comuni di edifici condominiali che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori

 

85%

misure antisismiche con riduzione di una classe di rischio realizzate da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare mediante la demolizione o ricostruzione di interi edifici

 

75%

misure antisismiche con riduzione di due classi di rischio realizzate da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare mediante la demolizione o ricostruzione di interi edifici

 

85%

interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico con riduzione di una classe di rischio e di riqualificazione energetica

136.000 €

 

80%

interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico con riduzione di due classi di rischio e di riqualificazione energetica

 

85%

 

 BONUS FACCIATE

INTERVENTO

SPESA MAX

ALIQUOTA

recupero o restauro della facciata esterna degli edifici

Non c’è un limite di spesa

  90%

riqualificazione energetica sulle strutture opache della facciata che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio

consolidamento, rispristino e miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza di impianto di riscaldamento

consolidamento, ripristino inclusa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie

interventi su balconi, ornamenti e fregi

lavori riconducibili al decoro urbano (es. grondaie e cornicioni)

interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi cortili, spazi interni e cornicioni solo se visibili dalla strada o su suolo ad uso pubblico

 

BONUS COLONNINE

INTERVENTO

SPESA MAX

ALIQUOTA

acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7Kw

3.000 €

 50%

  

BONUS VERDE

INTERVENTO

SPESA MAX

ALIQUOTA

sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi

5.000 €

 36%

realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

 

BONUS MOBILI

INTERVENTO

SPESA MAX

ALIQUOTA

mobili nuovi (es. letto, armadio e divano)

16.000 €

50%

grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (es. frigo, lavatrice e lavastoviglie)

forni nuovi di classe non inferiore alla A

  

BONUS IDRICO

INTERVENTO

SPESA MAX

ALIQUOTA

sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua

1.000 €

 

 

BONUS ACQUA

INTERVENTO

SPESA MAX

ALIQUOTA

 

installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti

- 1.000 € per le persone fisiche non imprenditori

- 5.000 € per gli altri beneficiari

 50%

 

SUPERBONUS 1

INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA TRAINANTI

SPESA MAX

isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno

-    50.000 €, per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

-    40.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;

-    30.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici

-    20.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;

-    15.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari

-    30.000 €

in caso di interventi eseguiti su edifici siti nei comuni colpiti da eventi sismici l’incentivo spetta per l'importo eccedente (cosiddetto accollo) il contributo previsto per la ricostruzione

vedi Tabella Superbonus – Interventi efficienza energetica

INTERVENTI TRAINATI

SPESA MAX

Ecobonus

vedi Tabella Ecobonus

impianto fotovoltaico (trainato anche da interventi antisismici)

-    48.000 € e comunque nel limite di spesa di 2.400 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. Limite ridotto a 1.600 € per ogni kW di potenza nominale nel caso in cui l’installazione dell’impianto sia contestuale ad un intervento di cui all’art. 3, co. 1, lett. d), e), f) del D.P.R. 380/2001

sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici

-     1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo

bonus colonnine

-    euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le u.i. situate all’interno di edifici plurifamiliari (indipendenti o con uno o più accessi autonomi dall’esterno);

-    euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni (fino a 8 colonnine);

-    euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni (più di 8 colonnine)

 
interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.
 -    96.000 €
 INTERVENTI ANTISISIMICI  SPESA MAX
 Sismabonus (art. 16 co. da 1-bis a 1-septies)  vedi Tabella Sismabonus
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici la spesa deve rientrare nei limiti previsti per gli interventi Sismabonus
in caso di interventi eseguiti su edifici siti in comuni colpiti da eventi sismici a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta per l'importo eccedente (cosiddetto accollo) il contributo previsto per la ricostruzione vedi Tabella Sismabonus

 1 Superbonus maggiorato Sisma: per completezza, si segnala che i limiti delle spese ammesse per gli interventi di riqualificazione energetici e di riduzione del rischio sismico che beneficiano del Superbonus, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. n. 189/2016 (sisma Centro Italia) e al D.L. n. 39/2009 (sisma Aquila), nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

I BENEFICIARI

Mentre l’ambito di applicazione del Superbonus risulta circoscritto solamente ad alcune precisate categorie (vedi riquadro), in linea generale le altre agevolazioni spettano ai soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito: persone fisiche (titolari o meno di partita Iva), enti pubblici e privati, nonché soggetti che conseguono reddito d’impresa (es. imprenditori individuali, società di persone, società di capitali).

Fanno eccezione:

  • il Bonus casa, che spetta alle sole persone fisiche (ma NON alle società)
  • il Bonus idrico, che spetta alle sole persone fisiche residenti in

Tutti i predetti soggetti, inoltre, devono possedere (es. proprietà o altri diritti reali) o detenere (es. comodato o locazione) gli immobili, siti in Italia, oggetto degli interventi e sostenere le relative spese. Devono infatti rimanere effettivamente a carico del beneficiario dell’agevolazione le spese necessarie alla realizzazione degli interventi.

LA DETRAZIONE FISCALE

Le agevolazioni in esame possono essere utilizzate dai beneficiari attraverso una detrazione dall’imposta sui redditi (Irpef, nel caso di individui, o Ires, nel caso di titolari di partita Iva) risultante dalla propria dichiarazione dei redditi.

La detrazione viene calcolata moltiplicando l’aliquota di detrazione prevista per lo specifico bonus (es., nel Superbonus, il 110%) per le spese sostenute per la realizzazione dell’intervento. Questa, una volta calcolata, deve essere ripartita solitamente in 5 o 10 quote annuali di pari importo, oppure in 4 quote annuali per i lavori fatti nel 2022 con riferimento al Superbonus.

Fanno però eccezione a quanto sopra:

  • il Bonus idrico, in quanto le relative modalità di ottenimento ed erogazione dovranno essere definite con apposito decreto ministeriale (art. 1, comma 65, della L. 178/2020),
  • il Bonus acqua poiché nasce come “credito d’imposta” (e non detrazione) e le relative modalità di applicazione e di fruizione dovranno essere definite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate (art. 1, comma 1088, della L. 178/2020).

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO (art. 121 del D.L. 34/2020)

Chi sostiene spese per gli interventi che beneficiano dei Bonus edilizi, invece dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale, può optare (tranne i Bonus verde, mobili, idrico e acqua) del trasferimento alternativamente:

  • al fornitore che ha eseguito i lavori (ove ovviamente vi consenta) tramite la d. opzione dello “sconto in fattura”;
  • a qualsiasi altro soggetto, ivi incluse le banche e gli altri intermediari finanziari, tramite la c.d. opzione della “cessione del credito”.

 

Attraverso queste opzioni il beneficiario ha la facoltà di “monetizzare” nell’immediato l’agevolazione, anziché recuperare l’importo della detrazione nel corso degli anni.

Inoltre, nell’ipotesi dello sconto in fattura, il beneficiario avrà un esborso finanziario ridotto in quanto sarà tenuto a pagare solo la differenza tra il valore degli interventi e il valore della detrazione trasferita. Nel caso del Superbonus è evidente che questa potrebbe essere pari a zero, visto che l’aliquota dello stesso è del 110%. Bisogna però specificare che l’impresa a cui vengono affidati i lavori non è tenuta a concedere lo sconto, oppure può trattare sull’importo.

 

Per esercitare una di queste opzioni - non utilizzabili relativamente ai Bonus verde, mobili, idrico e acqua - è necessario trasmettere, in via telematica, un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto al bonus (il modello di comunicazione attualmente in vigore è quello allegato al provvedimento prot. n. 326047-2020).

ALTRI ADEMPIMENTI

Salvo alcuni casi specifici (ad esempio, il Bonus colonnine) per poter fruire delle agevolazioni in esame i soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese mediante il cosiddetto “bonifico parlante”: dal quale risultino gli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale/partita Iva del fornitore.

Vi sono inoltre degli adempimenti specifici previsti per ciascuna delle predette agevolazioni, come ad esempio:

  • ai fini del Superbonus, l’asseverazione tecnica che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini dell’agevolazione e la congruità delle spese sostenute;
  • per gli interventi che comportano un risparmio energetico (Superbonus, Ecobonus e Bonus casa), la trasmissione all’ENEA dei dati relativi agli interventi realizzati (entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori).

Tabella riassuntiva con scadenze

 

Bonus

 

Aliquota

 

Scadenza

 

Quote

Facoltà di optare per

“sconto in fattura” o “cessione del credito”

Bonus casa

50%

Non prevista 2

10

SI

Ecobonus

Tra 50% e 75% 3

31.12.2021

10

SI

Sismabonus

Tra 50% e 85%

31.12.2021

5

SI

Bonus facciate

90%

31.12.2021

10

SI

Bonus colonnine

50%

31.12.2021

10

SI

Bonus verde

36%

31.12.2021

10

NO

Bonus mobili

50%

31.12.2021

10

NO

Bonus idrico

Non prevista 4

31.12.2021

vedi nota 5

NO

Bonus acqua

50%

31.12.2022

vedi nota 6

NO

Superbonus

110%

30.06.2022 7

5

vedi nota 8

SI

 

2 L'aliquota di detrazione del 50%, si ridurrà al 36% per le spese sostenute a partire dal 01.01.2022 (salvo proroghe).           

3 L’aliquota può arrivare fino all’85% in caso di interventi congiunti di Ecobonus e Sismabonus.

4 La Legge di bilancio 2021 prevede un bonus di euro 1.000 per ciascun beneficiario e fino ad esaurimento risorse.

5 Si tratta di un bonus le cui modalità di ottenimento ed erogazione dovranno essere definite con apposito decreto ministeriale (art. 1, comma 65, della L. 178/2020).

6 Con apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di tale bonus (art. 1, comma 1088, della L. 178/2020).

7 Per gli IACP la scadenza è fissata al 31.12.2022. Vi è un ulteriore proroga di 6 mesi per i condomìni e gli IACP (e nel caso di edifici plurifamiliari con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari) laddove, alle rispettive scadenze, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento.

8 Ridotte a 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.

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Ecobonus 2020 per interventi di riqualificazione energetica, detrazione d’imposta del 110% e cessione del credito.

 >> QUI L'AGGIORNAMENTO DEL TESTO DEGLI ARTICOLI 119 E 121 A SEGUITO DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Il nuovo Ecobonus varato dal Governo ha suscitato, giustamente, molto interesse ma nel contempo le informazioni frammentate ed i passaparola non documentati hanno alimentato un po’ di confusione che potrebbe essere causa sia di errori nella scelta strategica di intervento, sia di perdita di tempo prezioso; si ha infatti a disposizione un arco temporale che va dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 per poter ultimare i lavori, anche se sono stati presentati emendamenti che chiedono di prorogare la scadenza al 31.12.2022. Si dovrà attendere fine giugno per avere maggiori certezze.

E' per questo che a seguito dell'analisi del testo del Decreto Legge e dopo aver seguito diversi corsi e webinar in merito, ho deciso di scrivere un articolo al riguardo, con l'intento di chiarire alcuni aspetti non sempre evidenti e con la speranza che tale opportunità possa essere sfruttata al massimo sia dai proprietari immobiliari che dalle imprese e professionisti, sia in ambito condominiale che in quello degli immobili unifamiliari.

- Introduzione

- Interventi previsti

- Obiettivi da raggiungere

- Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo

- Beneficiari delle agevolazioni

- Cessione del credito d'imposta

- Visto di conformità, asseverazione e relative spese

- Sanzioni per i professionisti e decadenza della detrazione

- Esempi pratici

- Conclusioni

 

INTRODUZIONE

L’art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) ha introdotto il nuovo Ecobonus con una detrazione d’imposta pari al 110%, da riconoscersi sugli interventi di efficientamento energetico effettuati sia su edifici unifamiliari che su parti comuni condominiali.

E’ stato lanciato con lo slogan “lavori a costo zero” ma per evitare false aspettative o errori di valutazione iniziali è bene analizzare con attenzione quanto stabilito nel Decreto Legge in oggetto per avere ben chiari gli obiettivi e le procedure in quanto è senza dubbio, se ben sfruttata, una grande opportunità sia per i proprietari immobiliari che per le aziende ed i professionisti che ruotano attorno all’edilizia. Alla data odierna devono ancora essere pubblicati i decreti attuativi e le linee guida ma si può già fare un quadro di quanto il Decreto prevede.

Innanzitutto, per chi avesse mal interpretato la norma, bisogna precisare che non vengono erogati dei finanziamenti da parte dello Stato, ma lo Stato riconosce una detrazione d’imposta pari al 110% degli importi spesi per il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico previsti; tale credito d’imposta maturerà solo nel momento in cui i lavori vengono ultimati, certificati e vengono trasmesse le necessarie documentazioni all’Agenzia delle Entrate ed all’ENEA. Raggiunto il riconoscimento di tale credito d’imposta esso può essere utilizzato dallo stesso contribuente per detrarlo dalle imposte dovute (entro 5 anni con quote di pari importo), oppure lo può cedere direttamente all’impresa che ha effettuato i lavori (con il cosiddetto sconto in fattura) o ancora cederlo ad istituti bancari, società o comunque a terzi, tranne che ad enti pubblici.

INTERVENTI PREVISTI

Iniziamo col delineare quali sono gli interventi fondamentali, indicati alle lettere a), b) e c) comma 1 dell’Art. 119, da eseguire al fine di poter usufruire della detrazione del 110% :

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

 

Dunque, alla luce di quanto indicato dal 1° comma, gli interventi in oggetto sono sostanzialmente due:

  • Interventi di isolamento termico dell’involucro edilizio sia su parti condominiali che su edifici unifamiliari.

Spesa massima ammessa: € 60.000 ad unità immobiliare

Detrazione 110% massima: € 66.000 ad unità immobiliare

  • Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, sia per impianti condominiali centralizzati che per impianti unifamiliari.

Spesa massima ammessa: € 30.000 ad unità immobiliare

Detrazione 110% massima: € 33.000 ad unità immobiliare

Questi due interventi, effettuati anche singolarmente, sono essenziali al fine di poter ottenere la detrazione del 110%.

Seguendo con la lettura del DL 34, il successivo comma 2 dell'art. 119 prevede che:

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

Gli interventi richiamati dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013 (riferiti all'Articolo 1 - Legge finanziaria 2007, commi 344, 345, 346, 347) sono:

- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)
- finestre comprensive di infissi
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione

Dunque se effettuassimo almeno uno degli interventi previsti al comma 1, quindi isolamento termico o sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale o entarmbi, si potrà accedere alla detrazione del 110% anche per altri interventi in elenco che altrimenti usufruirebbero di una detrazione inferiore.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

Il successivo comma 3 indica quali obiettivi dovranno essere raggiunti in merito all'efficientamento energetico:

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno  2013,  n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

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Oltre ad effettuare gli interventi indicati la norma stabilisce che al conseguimento dei lavori venga raggiunto un efficientamento migliorativo di almeno due classi energetiche o, se non è possibile raggiungere tale risultato si dovrà dimostrare di aver raggiunto la massima efficienza possibile.

Per raggiungere tale obiettivo possono essere considerati, congiuntamente, anche gli interventi di cui ai commi 5 e 6 e cioè l'installazione di un impianto fotovoltaico e di un accumulo dell'energia elettrica prodotta.

 

Il successivo comma 4 (Sismabonus) prevede che anche per gli interventi di  cui  ai  commi  da  1-bis  a  1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del  2013,  convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 le detrazioni spettanti siano portate al 110%. Si tratta nello specifico degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO

Ai commi 5, 6 E 7 vengono stabiliti gli incentivi e le condizioni per l'installazione degli impianti fotovoltaici e degli accumulatori:

5. Per l'installazione di  impianti  solari  fotovoltaici  connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della  Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione  di  cui  all'articolo  16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020  al  31 dicembre  2021,  nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo  delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto  in  cinque quote annuali  di  pari  importo,  sempreche'  l'installazione  degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della  Repubblica  6  giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto  ad  euro  1.600 per ogni kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui  al  comma  5  e'  riconosciuta  anche  per l'installazione contestuale  o  successiva  di  sistemi  di  accumulo integrati  negli  impianti  solari  fotovoltaici  agevolati  con   la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni,  negli stessi limiti di importo  e  ammontare  complessivo  e  comunque  nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo del sistema di accumulo.  
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 e' subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito  e  non  e' cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla  normativa  europea,  nazionale  e regionale, compresi i  fondi  di  garanzia e  di  rotazione  di  cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n. 28, e gli incentivi per lo scambio  sul  posto  di  cui  all'articolo 25-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Quindi il comma 5 prevede l'estensione della detrazione dal 110% anche all'installazione di un impianto fotovoltaico con la condizione che detta installazione venga effettuata congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 (Ecobonus) o al comma 4 (Sismabonus). Il limite di spesa è pari ad euro 48.000 euro per unità immobiliare con un limite di spesa pari ad euro 2.400 euro a KW di potenza nominale dell'impianto installato. Il comma 5 continua col precisare che in caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere d), e) ed f), del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia) il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 euro per ogni KW di potenza nominale. Le lettere d, e ed f citate si riferiscono alla definizione dei seguenti interventi:

d) "interventi di ristrutturazione edilizia"
e) "interventi di nuova costruzione"
f) "interventi di ristrutturazione urbanistica"

Sembra strano che questa disposizione sia stata inserita in questo comma in quanto gli interventi di cui sopra alle lettere d, e ed f esulano dagli interventi previsti dall'Ecobonus e quindi non godrebbero della detrazione del 110%.

Il comma 6 estende l'agevolazione del 110% anche all'installazione di accumulatori, contestualmente o successiva a quella dell'impianto fotovoltaico, con gli stessi limiti di spesa di cui al comma 5, quindi 48.000 euro ad unità immobiliare, ed un limite di 1.000 euro per ogni KWh di capacità del sistema di accumulo.

Il comma 7 infine stabilisce che nel caso si usufruisca della detrazione del 110% per gli interventi relativi ad impiantro fotovoltaico e relativi accumulatori, tutta l'energia non autoconsumata dovrà essere ceduta al GSE (Gestore dei Servizi Energetici).

INFRASTRUTTURE DI RICARICA AUTOVEICOLI ELETTRICI

Il comma 8 inserisce l'estensione della detrazione del 110% anche all'installazione, negli edifici, delle infrastrutture atte alla ricarica di veicoli elettrici. Tale detrazione spetta esclusivamente se dette installazioni vengono effettuate congiuntamente ad uno degli interventi previsti dal 1° comma del DL 34 (Isolamento termico involucro edilizio o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale).

Nello specifico stabilisce che:

8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e' riconosciuta  nella  misura  del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto  in  cinque  quote annuali di pari  importo, sempreche'  l'installazione  sia  eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.

BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI

Ai successivi commi 9 e 10 vengono evidenziati i destinatari di tali agevolazioni previste dal comma 1 al comma 8.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si  applicano  agli interventi effettuati:
a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari,  salvo  quanto previsto al comma 10;
c)  dagli  Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione europea in  materia di "in  house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di  fuori di attivita' di impresa, arti e  professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Per quanto attiene quindi gli incentivi relativi all'Ecobonus di cui ai commi 1, 2 e 3 i destinatari sono esclusivamente i condomini, le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni) che effettuino detti interventi sulla propria abitazione principale, gli Istituti Autonomi Case Popolari e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Mentre per quanto riguarda gli incentivi del comma 4 (Sismabonus) e quelli dei commi 5 e 6 (fotovoltaico e accumulatori) non vengono poste limitazioni.

Da evidenziare che la limitazione relativa al comma 10 (abitazione principale) è posta esclusivamente in capo alle persone fisiche per gli interventi sulla propria unità immobiliare, mentre non è posta alcuna limitazione nell'ambito condominiale, quindi per gli interventi sulle parti comuni di cui all'art. 1117 del codice civile.

La detrazione del 110% quindi sarebbe esclusa per gli interventi nelle proprietà private diverse dall'abitazione principale anche se sono stati presentati degli emendamenti affinchè tali agevolazioni vengano estese anche alle seconde case ed agli immobili destinati ad attività produttive.

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'art. 121 del Decreto Legge 34 in esame stabilisce che i crediti d'imposta maturati possono essere ceduti o direttamente al fornitore che effettua gli interventi ottenendo così uno sconto in fattura pari all'importo da dover corrispondere. In pratica cedendo il 110% del credito d'imposta si avrebbe un dovuto in fattura pari a zero. Oppure tale credito d'imposta potrà essere ceduto successivamente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito o altri intermediari finanziari. In pratica il credito d'imposta diventa una moneta virtuale cedibile a terzi ed il 10% in più rispetto al corrispettivo dovuto diventa la commissione dello scambio a favore di chi acquista il credito in cambio di liquidità.

Naturalmente se non si dovesse optare per la cessione del credito tale detrazione d'imposta potrà essere utilizzata per defalcarne una quota pari ad 1/5 del totale dalle imposte dovute nei 5 anni successivi sino a capienza degli importoi dovuti.

L'Art. 121 estende inoltre la possibilità di cessione del credito anche al recupero del patrimonio edilizio (comma 2 lettera a) la cui detrazione d'imposta riconsciuta è pari al 50% ed al recupero e restauro della facciata degli edifici esistenti (comma 2 lettera d) la cui detrazione era stata stabilita dalla Legge Finanziaria 27 dicembre 2019, n. 160 al 90% (il cosiddetto Bonus Facciate).

VISTO DI CONFORMITA', ASSEVERAZIONE E RELATIVE SPESE

Ritornando all'art. 119 del DL 34, ai commi 11, 12 e 13 vengono dettagliate le certificazioni necessarie al fine di poter conseguire il diritto alla detrazione d'imposta.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con  provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce  anche  le modalita' attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita'  di  trasmissione  della  suddetta asseverazione e le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti  incaricati  attestano, altresi', la corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Come si evince dai commi di qui sopra, al fine di poter accedere all'opzione di cessione del credito è necessario ottenere il visto di conformità in merito alla documentazione posseduta. Tale visto di conformità può essere rilasciato dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro (lettera a, comma 3 art. 3 DPR 22.07.1998 n. 322), dai soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o ineconomia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (Lettera b, comma 3 art. 3 DPR 22.07.1998 n. 322) o dai responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF). Oltre a ciò per quanto riguarda l'efficientamento energertico (commi 1, 2 e 3) un tecnico abilitato dovrà certificare il rispetto dei requisiti previsti ai fini dell'efficientamento energetico negli interventi eseguiti e la congruità delle relative spese sostenute. Dette asseverazioni dovranno essere trasmesse per via telematica sia all'Agenzia delle Entrate che all'ENEA.

Anche per quanto riguarda gli interventi relativi al Sismabonus gli stessi dovrano essere asseverati, in questo caso dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali ed anche in questo caso dovranno asseverare la congruità delle relative spese sostenute.

Le spese relative alle attestazioni ed alle assevreazioni relative al commi 3 (Attestato Prestazione Energetica pre e post intervento), al comma 13 (asseverazione rispetto requisiti degli interventi efficientamento energetico, asseverazione sull'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, asseverazione della congruità delle spese) ed al comma 11 (attestazione di congruità) rientrano tra le spese detraibili al 110% come previsto dal comma 15:

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui  al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di  cui  ai  commi  3  e  13  e  del  visto  di conformita' di cui al comma 11.

SANZIONI PER I PROFESSIONISTI E DECADENZA DELLA DETRAZIONE

Il comma 14 stabilisce le sanzioni in capo ai professionisti che rilascino attestazioni infedeli con la conseguente decadenza del diritto alla detrazione del 110% a favore del proprietario dell'immobile:

14. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivita' prestata. La non veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

ESEMPI PRATICI

Prendiamo in considerazione un condominio con 20 appartamenti e riscaldamento centralizzato. Gli interventi realizzabili previsti dal comma 1 del DL 34 sono sia l'isolamento termico dell'involucro edilizio, sia la sostiruzione dell'imapianto di riscaldamento invernale con un nuovo impianto di climatizzazione, con efficenza pari almeno alla classe A. Da sottolineare che il nuovo impianto potrà essere predisposto non solo per il riscaldamento invernale ma anche per il rafrescamento estivo.

Il decreto stabilisce che l'ammontare massimo sul quale verrà calcolata la detrazione d'imposta per l'isolamento termico è pari ad euro 60.000 per unità immobiliare, quindi nel caso specifico il tetto di spesa per il condomnio, sul quale calcolare la detrazione del 110%, è pari ad euro 1.200.000 (€ 60.000 x 20 unità immobiliari). 

Per quanto riguarda invece la sostituzione dell'impianto di riscaldamento invece la spesa l'ammontare è pari ad euro 30.000 per unità immobiliare, in questo caso quindi il tetto massimo sarebbe di euro 600.000 euro (€ 30.000 x 20 unità immobiliari).

Dovendo effettuare gli interventi di cui sopra, ma ne basyterebbe anche solo uno,  i commi 2, 5 e 6 del DL 34 stabiliscono che potranno godere della stessa detrazione del 110% anche tutti gli altri interventi come l'installazione di impianti fotovoltaici, l'installazione di accumulatori di energia, sostituzione di finestre e infissi e l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici.

Ma per ora ci limitiamo a considerare solo i due interventi principali.

La sommatoria delle spese massime consentite per i due interventi è quindi pari ad euro 1.800.000 (€ 1.200.000 per isoplamento termico + € 600.000 per la sostituzione della caldaia) e dunque la detrazione massima consentita sarebbe data da euro 1.800.000 x 110% = euro 1.980.000 con un surplus, rispetto alla spesa effettiva, pari ad euro 180.000. Da questro calcolo si evince subito che le spese ammesse siano ben oltre superiori alle spese effettivamente necessarie, quindi da questo punto di vista non esiste la preoccupazione di dover cercare di risparmiare sui materiali adoperati, tenendo sempre conto che il tecnico dovrà comunque asseverare che le spese sostenute siano adeguate agli interventi eseguiti.

Nella pratica possiamo ipotizzare queste altre spese per tenersi più vicini possibili alla realtà dei costi:

Isolamento termico con termocappotto esterno: € 300.000

Sostituzione impianto di riscaldamento: € 60.000

Spesa totale: € 360.000

Ipotizzando che gli immobili abbiano tutti gli stessi millesimi,  quindi 50 millesimi ciascuno. La spesa procapite per ciascun appartamento sarebbe di euro 18.000 mentre la detrazione spettante procapite sarebbe pari ad euro 19.800, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo (€ 3.960) nel caso in cui ale detrazione la si voglia utilizzare in compensazione con le imposte dovute.

Oppure tramite la cessione del credito si possono ipotizzare i seguenti utilizzi:

- I condòmini cedono il credito d'imposta maturato direttamente alle imprese che hanno realizzato gli interventi (comma 1 art. 121) con uno sconto in fattura pari all'importo degli interventi. Quindi le imprese emetteranno fatture per un totale di euro 360.000 con uno sconto in fattura totale pari ad euro 360.000, quindi un importo dovuto da parte del condominio pari a zero ed in cambio riceverebbero il totale credito di imposta pari ad euro 396.000 (360.000 x 110%). Le imprese a loro volta hanno la possibilità di cedere detto credito a terzi, come ad esempio ad un istituto di credito.

- I condòmini cedono il credito d'imposta maturato direttamente a terzi, come ad esempio ad un istituto di credito, che in cambio erogano liquidità pari al 100% delle spese sostenute trattenendosi quindi il 10% in più rispetto alle spese.

Va sottolineato ed evidenziato che il il diritto al credito d'imposta del 110% maturerà solo alla fine dei lavori, dopo che gli stessi sono stati certificati, sono state rilasciate le relative asseverazioni, è stato dato parere favorevole anche dal consulente fiscale abilitato e sono state trasmesse le relative documentazioni all'Agenzia delle Entrate ed all'ENEA. E' evidente quindi che chi è interessato ad acquistare il credito d'imposta ed è disponibile ad anticipare i costi da sostenere, vorrà avere garanzia certa che gli interventi rispetteranno quanto stabilito dal DL 34, che verranno ultimati nei tempi utili e che saranno correttamente certificati ed asseverati. In caso contrario chi ha anticipato le spese si ritroverà con una cessione del credito inefficace in quanto inesistente.

E' inoltre poco probabile che le imprese coinvolte negli interventi siano disponibili, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, ad anticipare tutti i costi per portare a termine i lavori ed ottenere ad ultimazione il credito d'imposta, salvo che le stesse non abbiano l'appoggio economico da parte di istituti di credito. Fondamentaale sarà quindi capire come le banche abbraccieranno questo decreto e che modalità prevederanno.

Inoltre per potersi assicurare di poter raggiungere gli obiettivi prefissati dal decreto in oggetto è necessario fare attenzione ai lavori che si eseguono poichè se a fine lavori non si dovessero raggiungere non si avrebbe diritto alla detrazione del 110%. In prima battuta sarà quindi necessario fare una diagnosi energetica del fabbricato, o dell'immobile unifamiliare, al fine di avere un'istantanea della situazione attuale e poter quindi progettare gli interventi che consentano un miglioramento dell'efficienza energetica di almeno due classi, o dove possibile della maggiore raggiungibile (come stabilito dal comma 3). E' necessario quindi più che mai affidarsi ad imprese e professionisti abilitati e certificati, facendo inoltre la massima attenzione alle proposte che si ricevono e che andranno analizzate attentamente per non incorrere in inutili spese non dovute o non necessarie o, peggio ancora, fare lavori di efficientamento senza raggiungere gli obiettivi richiesti ed indispensabili.

CONCLUSIONI

L'ecobonus ed il Sismabonus, unitamente a tutti gli altri interventi che verranno trainati, sono certamente per l'Italia una grandissima opportunità di ricrescita che metterà in moto tutto il sistema economico che ruota attorno all'edilizia e non solo. Alla conclusione degli interventi di efficientamento condomini ed abitazioni unifamiliari avranno la possibilità di usufruire di un confort termico migliore, di risparmiare finalmente sui consumi energetici, di essere più sicure, oltre ad avere la possibilità di rinnovare le facciate che per via dei costi ancora non sono state risanate.

Ci si augura che le linee guida da parte dell'Agenzia delle Entrate, i decreti attuativi di prossima emanazionee gli emendamenti presentati per un miglioramento ulteriore della norma volgano tutti a favore di una snella possibilita da parte di chi ne vorrà usufruire.

 

Roberto Gatto

Studio Gatto - Amministrazioni Condominiali ed Immobiliari
Via Guglielmo Marconi, 15 - 07029 Tempio Pausania (SS)
sito: www.studiogattoegatto.com
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